A norma dell’art. 186, comma 7 del Codice della strada chi si rifiuta di sottoporsi alla prova dell’alcoltest (etilometro) è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le pene di cui al comma 2, lettera c) (valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); ovvero “con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno”. Inoltre “la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo […], salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.”
RIFIUTO ETILOMETRO - REATO DI NATURA ISTANTANEA
La giurisprudenza recentemente ha avuto modo di ribadire come il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico è un reato a natura istantanea e si perfeziona con il rifiuto dell’interessato, a nulla rilevando il fatto che lo stesso subito dopo rielabori la sua decisione, decidendo di sottoporsi all’alcooltest.
Quindi vietato ripensarci!
La sentenza in oggetto riguarda un conducente che opponeva rifiuto a sottoporsi al test alcolimetrico, ma a distanza di un’ora dal fatto dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi al predetto alcoltest che gli agenti, però, non effettuavano.
Ebbene, sia i Giudici di merito, che la Corte di Cassazione, in applicazione del predetto principio, confermavano la legittimità dell’operato degli agenti, condannando l’automobilista alle pene previste.
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Successione legittima – Quote in successione - Diritto di abitazione coniuge superstite – Assegnazione casa coniugale - Art. 540 c.c.
Oggi proponiamo una interessante sentenza della Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite.
La Corte ha esaminato la questione relativa ai criteri di calcolo del valore della quota del coniuge superstite.
In adesione ad una giurisprudenza già formatasi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540 c.c., comma 2; il valore capitale tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".
Di Seguito il testo integrale della sentenza Cassazione Civile, Sez. Unite, 27 febbraio 2013 n. 4847.
Giuseppe Maniglia - Avvocati Palermo
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte si pronuncia sull'applicabilità dell'art. 1108 c.c. alla comunione ereditaria.
In particolare, secondo i Giudici è necessario il consenso di tutti gli eredi (comproprietari del bene) per poter validamente vendere un cespite rientrante nell'asse ereditario.
L'art. 1108 c.c., nella parte in cui afferma che "è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune[...]" esprime un principio di ordine generale applicabile ad ogni tipo di comunione, ivi compresa quella ereditaria.
Tale fondamento di diritto è implicitamente ricavabile da quanto disposto dall'art. 719 c.c., il quale prevede un'eccezione al principio generale del consenso unanime, stabilendo che si può procedere alla vendita dei beni ereditari con concorde volontà dei "coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse" solo in caso di necessità di pagare i debiti e i pesi ereditari.
Per cui, riassumendo, in via generale per cedere un cespite ereditario è necessario la volontà unanime di tutti gli eredi comproprietari del bene stesso, salvo il caso in cui sia necessario venderlo per pagare i debiti ricompresi nell'asse ereditario.
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