LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14197-2006 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato MORRONE
VITTORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCI
ROBERTO;
- ricorrente -
contro
Z.E. (OMISSIS), FLLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE & C
SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VLE GIULIO
CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato LUCANTONI MARTA,
rappresentati e difesi dall'avvocato TASSELLI GIANCARLO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1175/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 25/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato LUCANTONI Marta, con delega depositata in udienza
dell'Avvocato TASSELLI Gianfranco, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'officina Fratelli Melando ed Z.E., quale socio della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, proponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003 con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di compravendita intercorso tra S. e l'officina fratelli Melandri, avente ad oggetto un'autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta dall'acquirente.
S.G. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna (intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppressione della Pretura) l'annullamento del contratto di compravendita di cui si dice per dolo del venditore.
Si costituivano l'Officina fratelli Melandri ed Z.E., eccependo di non aver mai taciuto o mentito sulla provenienza dell'auto, di aver consegnato l'originale della carta di circolazione pochi giorni dopo l'acquisto; negavano di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo era stato venduto in ottimo stato d'uso e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate. Chiedevano che la domanda venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite temeraria.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del 2005, accoglieva l'appello e riformava totalmente la sentenza del Tribunale di Ravenna.
Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti (consegna dopo pochi giorni dell'acquisto dell'originale carta di circolazione da cui risultava l'identità del precedente proprietario, che il S., molti mesi dopo l'acquisto del veicolo, si limitò a contestare l'esistenza dell'alterazione del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z. sull'identità del proprietario del veicolo) escludeva l'esistenza del raggiro. A sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che l'alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e di aver trovato l'automobile in perfetto ordine e funzionamento e in tutto conforme a quanto convenuto.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da memoria.
La società fratelli Melandri di Berti Clemente e C. sas, e Z. E. hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE